ticket
Meno lungaggini e burocrazia in arrivo per i malati cronici
Art. postato da A. Brignone su nicofranca-news, 09\04\2013, h. 21.43.

Meno lungaggini e burocrazia in arrivo per i malati cronici e le persone
disabili, in merito alle modalità per il rilascio e il rinnovo degli
attestati di esenzione dal ticket.

Sono state rese note, infatti, dal ministero della Salute, le indicazioni
per l'applicazione delle nuove regole, in seguito all'approvazione del
Decreto ministeriale del 23 novembre 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale
l'8 febbraio scorso.

In particolare, la novità più rilevante riguarda la durata del periodo di
validità delle esenzioni dal ticket di cui godono alcune categorie di
malati, che in molti casi è stata tramutata in illimitata. Si tratta di una
importante novità che alleggerisce e snellisce questo processo, soprattutto
se consideriamo che prima di questo decreto i malati cronici dovevano
osservare, in alcuni casi anche ogni anno, gli adempimenti necessari per
rinnovare l'esenzione.

VALIDITA’ - Secondo quanto si legge nel testo approvato dal Ministero, le
Asl rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella
fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in
possesso degli aventi diritto”. Questo significa che le Asl non sono tenute
a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel
decreto, prima della loro scadenza.

E’ importante sottolineare che, sebbene le Regioni possano fissare periodi
di validità dell’attestato diversi, questi non possano comunque mai essere
inferiori a quelli indicati nel decreto.

TEMPI MINIMI E GUARIGIONE - Per definire quindi i tempi minimi di esenzione,
si sono prese in considerazione le varie condizioni o malattie croniche,
esaminandone le singole forme morbose, e tendendo conto della capacità
evolutiva e di eventuale guarigione della singola malattia o condizione.
Come leggiamo nel testo, per ogni condizione o malattia cronica esente sono
state prese in esame le singole forme morbose, identificate dal secondo
gruppo di cifre in base alla classificazione ICD-9-CM. Ciò perchè
all’interno dello stesso codice di esenzione (prime tre cifre del codice
completo) possono essere presenti patologie diverse o con diversa evoluzione
clinica. Per esse, per definire il periodo minimo di validità
dell’attestato si è tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida
relativamente alla durata del trattamento.

Nel testo è evidenziato come, per tutte le condizioni o malattie per le
quali non sia possibile la guarigione, la durata dell’attestato di esenzione
deve essere illimitata.

Dunque per i soggetti con Patologie con validità illimitata dell’attestato,
se sono già esenti, nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione non
prevede alcuna scadenza, i pazienti manterranno il loro attestato con
validità illimitata; nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione prevede
una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità
illimitata.

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI - Per quanto riguarda Dipendenza da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool; Neonati prematuri, immaturi, a termine
con ricovero in terapia intensiva prenatale; Soggetti affetti da patologie
neoplastiche maligne e da tumori di comportamento; Soggetti affetti da
patologie in attesa di trapianto, i tempi di validità degli attestati
rimangono invariati.

Discorso a parte è riservato per le patologie cardiovascolari per le quali è
possibile una risoluzione a seguito di procedure interventistiche
(chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica, ecc). Per queste è
stata prevista una durata minima di esenzione di 3 mesi dalla data di
esecuzione dell’intervento, al termine dei quali il medico curante non
potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione. Se invece non dovesse
venire eseguita alcuna procedura correttiva, la durata dell’attestato rimane
illimitata.

GRATUITA’ DELLA VISITA DI RINNOVO – Dicevamo che il Decreto ha, tra gli
obiettivi, la sburocratizzazione del processo di rilascio dell’attestazione
per l’esenzione, dando attuazione a quanto previsto dal cosiddetto “Decreto
semplificazioni”. Nell’ottica dunque di evitare al cittadino un onere
economico ulteriore, il decreto prevede che la visita specialistica
finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell’attestato
di esenzione, sia eseguita entro il periodo di validità dell’esenzione
stessa, in modo che la prestazione sia considerata quale “visita di
controllo” e dunque non assoggettata al pagamento della quota di
partecipazione. Nel testo si precisa inoltre che i prescrittori cureranno i
tempi di esecuzione di tale prestazione facendola coincidere con una delle
visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli
accessi alle strutture sanitarie.

Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria
rivalutazione clinica e prognostica del paziente che potrà avere i seguenti
esiti:

a) la riscontrata guarigione clinica;

b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;

c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante,
eventualmente riscontrata, se prevista nell’elenco allegato al dm 329/99 e
succ.mod.
Torna all'indice