pensione
 La casa di abitazione rileva per il diritto alla pensione d'invalidità.
 Italia Oggi - 11 ottobre 2013, venerdì

 Invalidità, conta anche la casa
 La casa di abitazione rileva per il diritto alla pensione d'invalidità.
 Del suo reddito in altre parole si deve tener conto ai fini della verifica
 del
 requisito reddituale, pari a 16.127 euro nel 2013. La novità è efficace
 dal 23 agosto non solo per i nuovi assegni pensionistici, ma anche per
 quelli ancora
 in via di definizione o in contenzioso.
 A stabilirlo è l'art. 10 della legge n. 99/2013 che ha convertito il cd
 decreto lavoro (dl n. 76/2013), la stessa disposizione che corregge il
 criterio
 cumulativo (invalido più coniuge) che l'Inps ha introdotto e poi sospeso
 quest'anno, sempre per la verifica del requisito reddituale della pensione
 d'invalidità.
 Invalidi civili.
 La novità interessa gli invalidi civili (cittadini affetti da minorazioni
 con una riduzione permanente della capacità di lavoro, a eccezione di
 invalidi
 di guerra, invalidi del lavoro e per servizio, ciechi e sordomuti) e, in
 particolare, la pensione d'inabilità cui hanno diritto in presenza
 d'invalidità
 totale (del 100%) e, come accennato, di un reddito non superiore a
 16.127,30 euro nel 2013 (rivalutato ogni anno). Solo il reddito personale.
 L'anno scorso l'Inps (circolare n. 149/2012), nel diffondere i dati sulle
 pensioni per il 2013, aveva recepito l'orientamento della Cassazione in
 base
 al quale ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito
 reddituale, si dovessero considerare non solo i redditi dell'invalido, ma
 pure quelli
 del coniuge.
 La novità suscitò polemiche, terminate solo con la marcia indietro
 dell'Inps in attesa, però, di una necessaria modifica normativa.
 Modifica che è arrivata con la legge n. 99/2013, come spiega l'Inps nel
 recente messaggio n. 15968/2013, che all'art. 10 fissa il nuovo principio
 "secondo
 il quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito
 reddituale per l'erogazione della pensione di inabilità civile (art. 12
 legge n. 118/1971),
 assume rilievo solamente il reddito personale dell'invalido". Rileva la
 casa di abitazione.
 Tuttavia, nel fissare il nuovo principio, la legge n. 99/2013 stabilisce
 pure che "il limite di reddito per il diritto alla pensione d'inabilità è
 calcolato
 con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef...". Un'ulteriore
 disposizione che ha l'effetto di superare la vecchia norma sui criteri di
 individuazione
 dei redditi rilevanti per la verifica del requisito reddituale, di cui
 all'art. 26 della legge n. 153/1969. La vecchia norma stabiliva, in
 particolare,
 che deve tenersi conto di tutti i redditi assoggettabili a Irpef, con
 esclusione di assegni familiari e casa di abitazione.
 Un'esclusione, l'ultima, ribadita più volte anche dalla Cassazione nei
 confronti dell'Inps (si veda tra le altre la sentenza n. 5479/2012), il
 quale invece
 pretende da sempre di doversi considerare nel reddito anche quello della
 casa di abitazione.
 Ad accontentare l'Inps ci ha dunque pensato adesso la legge n. 99/2013,
 con il nuovo principio che ha efficacia dal 23 agosto e anche per le
 domande di
 pensione d'inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto
 accertamento definitivo nonché ai procedimenti giurisprudenziali non
 conclusi con sentenza
 definitiva al 23 agosto, limitatamente al riconoscimento del diritto a
 pensione a decorrere dalla stessa data (23 agosto) senza pagamento di
 arretrati
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