isee
La riforma dell’ISEE: Cosa cambia ai disabili per l’accesso alle prestazioni
Circolare uici 285\2013, 18\12\2013.

Questa circolare e’ presente in forma digitale sul Sito Internet:
www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
Si informa che il Consiglio dei Ministri, il 3 dicembre 2013, con
proprio decreto ha approvato il nuovo Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), che rispetto al passato ne va a rivedere
le modalita’ di determinazione e i campi di applicazione, secondo le
indicazioni date all’art. 5 del decreto-legge 201/2011, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (per il testo, in attesa della
pubblicazione in GU, vedasi all.to 1).
Tra le altre novita’ introdotte, che servono per decidere quanto far
pagare alle famiglie i servizi (parliamo di prestazioni sociali,
prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni), al 1°
gennaio 2014 cambia la situazione, anche per le famiglie con disabili.
Con la presente circolare, cercheremo di comprendere quali scenari si
stanno per aprire in Italia per i disabili con il nuovo ISEE, rimandando
ad altra sede l’analisi delle altre disposizioni contenute nel decreto.
Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita’ (estratto)
(la categorizzazione sotto riportata vale unicamente per la
determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di
una famiglia, in cui sia presente un minorato della vista o un disabile
in situazione di gravita’)
CATEGORIE
Disabilita’ Media
Disabilita’ Grave
Non autosufficienza
omissis
Ciechi civili
Ipovedenti gravi
(Art. 4 L.138/2001)
Ciechi civili parziali
(L. 382/70 -L. 508/88 - L. 138/2001)
Ciechi civili assoluti
(L. 382/70 -L. 508/88 - L. 138/2001)
omissis
Handicap
Stato di gravita’ art. 3, comma 3, L. 104/92
Che cos’e’ l’ISEE? L’ISEE e’, tecnicamente parlando, l’Indicatore della
situazione economica equivalente ed e’ finalizzato a rendere piu’
corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie.
L’ISEE cosi’ determinato sulla base dei redditi complessivi del nucleo
familiare (che includono anche le somme fiscalmente esenti), a cui vanno
sottratte alcune specifiche spese e fanchigie, riferite a ciascun
componente ovvero al nucleo familiare.
Nota Bene: Da ricordare che fanno parte del nucleo familiare i soggetti
componenti la famiglia anagrafica, compresi:
* i coniugi anche se hanno diversa residenza, salvo che vengano
accertate condizioni particolari di separazione in sede giurisdizionale
o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali
* il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore
con il quale convive
* il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai
fini IRPEF fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i
genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio
maggiorenne, anche se a carico di entrambi, fa parte del nucleo
familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
Calcolo del reddito: novita’.
Con il nuovo ISEE si adotta una definizione piu’ ampia di redditi, in
cui vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle
fiscalmente esenti (assegno al nucleo familiare, le pensioni, le
indennita’ di accompagnamento e le provvidenze erogate ai ciechi civili,
ai sordi e agli invalidi civili, l’assegno sociale, le rendite INAIL).
Determinare l’ISEE di una famiglia significa, innanzitutto, valutare i
suoi tre elementi costitutivi:
ISEE = Reddito + 20% x Patrimonio immobiliare e mobiliare
Scala di equivalenza
Indicatore reddituale
Vengono inclusi:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta
d) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque
tiolo percepiti da amministrazioni pubbliche (le pensioni, gli assegni
le indennita’ di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai
sordi e agli invalidi civili), laddove non siano gia’ inclusi nel
reddito complessivo di cui alla lettera a)
e) il reddito figurativo degli immobili non locati e delle attivita’
mobiliari, con la sola esclusione dei depositi e conti bancari e postali
(che verranno considerati nella parte relativa all’Indicatore della
situazione patrimoniale)
+ tutte le altre forme di reddito indicate nel citato DPCM all’art. 4,
comma 2 - Indicatore della situazione reddituale
Dalla piu’ ampia nozione di reddito, vengono invece sottratti, fino a
concorrenza (ovvero fino al limite eventualmente stabilito):
a) assegni di mantenimento: gli assegni corrisposti al coniuge in
seguito a separazione o divorzio, nonche’ quelli destinati al
mantenimento del coniuge e dei figli
b) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le
spese per l’acquisto del cane guida e le spese sostenute per i servizi
di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in
dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione
d’imposta, nonche’ le spese mediche e di assistenza specifica per i
disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri
per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo
c) redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro ad essi assimilati
ai fini fiscali: quota del 20 per cento, fino ad un massimo di 3.000
euro o alternativamente, per chi fosse titolare unicamente di pensioni,
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (pensioni,
assegni e indennita’ di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi
civili, ai sordi e agli invalidi civili) quota del 20 per cento, fino ad
un massimo di 1.000 euro
d) Affitto --viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro) l’importo massimo
relativo all’affitto registrato che puo’ essere portato in sottrazione.
Si riconosce un incremento delle franchigie per ogni figlio successivo
al secondo pari a 500,00 euro per la deduzione dell’affitto
Nel caso del nucleo facciano parte portatori di handicap, vengono
altresi’ sottratte le seguenti franchigie:
* una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementata a 5.500 se minorenne,
per ciascuna persona con disabilita’ media (ad es. ipovedenti gravi)
* una franchigia pari a 5.500 euro, incrementata a 7.500 se minorenne,
per ciascuna persona con disabilita’ grave (ad es. ciechi parziali e
portatori di handicap grave)
* una franchigia pari a 7.000 euro, incrementata a 9.500 se minorenne,
per ciascuna persona non autosufficiente (ad es. ciechi totali)
Per le persone non autosufficienti e’ poi ammessa la sottrazione delle:
spese certificate per i collaboratori domestici e gli addetti
all’assistenza personale
ovvero, alternativamente
le rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali (nel caso
di prestazioni residenziali ad es. RSA, case protette etc, e’ possibile
tenere conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario
non inclusi nel nucleo familiare. Si differenzia cosi’ la condizione
economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono
aiutarlo, tenuto anche conto dei loro carichi familiari, dalla
condizione dell’anziano che non ha alcun sostegno prossimo per
fronteggiare le spese per il ricovero in struttura).
Indicatore patrimoniale (valorizzato del 20 per cento)
a) Costo dell’abitazione di proprieta’ -- Il peso della componente
patrimoniale e’ aumentato perche’ si considera il valore degli immobili
rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) e si considera anche il
patrimonio all’estero.
Si considera patrimonio solo il valore IMU della casa che eccede il
valore del mutuo ancora in essere
Gli abbattimenti per la prima casa Valore della casa = Valore IMU al
netto del mutuo residuo, a cui sottraiamo una franchigia di 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al
secondo -- il valore residuo dell’abitazione, cosi’ calcolato, viene
ulteriormente abbattuto di 1/3.
Nota Bene: La sottrazione delle spese per l’affitto e’ alternativa a
quella sulla proprieta’, ovvero i contribuenti possono portare in
sottrazione le une o le altre spese, e non entrambe (ex art. 4, lettera a).
b) Patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali,
titoli di Stato e equiparati, contratti di assicurazione e polizze,
azioni, partecipazioni azionarie, ex art. 5, comma 4, del decreto). Si
sottrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000, accresciuta di
2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino a un massimo di 10.000, incrementata di 1.000 euro per ogni figlio
componente il nucleo familiare successivo al secondo -- Nota Bene: Tale
franchigia non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore
della situazione reddituale, laddove viene fatto rientrare, tra le spese
reddituali, il reddito figurativo delle attivita’ finanziarie di cui
all’art. 4, comma 2, lettera h).
Scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo
(Allegato 1 al DPCM)
Non si interviene sulla scala ISEE in via generale. Sono state pero’
adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche
delle famiglie, che possono ridurre la base reddituale e patrimoniale, come:
numerosita’ dei figli (da 3 in su)
presenza di minori (maggiorazione aumentata se il minore ha meno di 3
anni) con entrambi i genitori che lavorano
nuclei monogenitoriali
Cosa cambia per i portatori di handicap? Ai fini del calcolo del nuovo
ISEE, il disabile deve dichiarare, tra gli indicatori della situazione
reddituale, tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche
(pensioni, assegni e indennita’ di accompagnamento e assegni erogati ai
ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili) ma all’ammontare del
reddito complessivo devono essere sottratti:
fino ad un massimo di 5.000 euro per le spese sanitarie, le spese per
l’acquisto del cane guida, le spese mediche di assistenza specifica
una quota pari al 20 per cento di tutti i trattamenti fino ad un massimo
di 1.000 euro, a meno che non il contribuente disabile non sia in
possesso di redditi da lavoro (nel qual caso, va ad optare,
alternativamente come trattamento piu’ favorevole, per la sottrazione da
redditi da lavoro per la quota del 20 per cento fino a 3.000 euro)
le franchigie
* persone con disabilita’ media (ad es., ipovedenti gravi), per ciascuna
di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se
minorenni
* persone con disabilita’ grave (ad es., ciechi parziali e portatori di
handicap grave), per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro,
incrementate a 7.500 se minorenni
* persone non autosufficienti (ad es., ciechi totali), una franchigia
pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni + la sottrazione
delle spese assistenziali (lo stipendio a colf e badanti con regolare
contratto di assunzione ovvero alternativamente, in caso di ricovero,
l’ammontare della retta per l’ospitalita’).
L’ISEE, combinato con l’ISE (Indicatore della situazione economica,
senza calcolare eventuali spese e franchigie), vanno a costituire la DSU
(Dichiarazione sostitutiva unica), rilasciata dal CAF e necessaria solo
quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale o
sociosanitaria agevolata, cioe’ solo quando la modalita’ di erogazione
della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione
economica del richiedente.
Per quanto riguarda i campi di applicazione del nuovo ISEE, parliamo di:
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate
prestazioni agevolate di natura sociosanitaria
prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Le principali agevolazioni sono:
* assegno di maternita’
* assegno al nucleo familiare
* riduzione del canone telefonico da parte di Telecom Italia spa ecc.
* asili nido
* universita’
* trasporto scolastico
* centri estivi
* integrazioni di rette per l’accoglienza in strutture residenziali o
semiresidenziali per gli anziani
* assistenza domiciliare
* telesoccorso
* servizi ai disabili
Ovviamente, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE,
criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee
di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche
sociali (art. 2, comma 1, del DPCM). Di conseguenza, l’ISEE rappresenta
solo un misuratore della condizione delle famiglie, mentre la
individuazione delle prestazioni, la determinazione delle soglie per
l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione ai costi restano di
competenza dell’ente erogatore.
Pensiamo, ad es., all’autonomia regionale nel fissare, nella
configurazione del sistema sanitario, i ticket, all’assegnazione degli
alloggi di proprieta’ comunale, all’applicazione di esenzioni, sconti e
agevolazioni tariffarie sui mezzi pubblici, sempre a discrezione dei
Comuni, e ancora alle soglie di importo previsto per le tasse
universitarie, in capo ai singoli Atenei.
Per le prestazioni sociali agevolate a livello locale, l’individuazione
delle nuove soglie avverra’ con regolamento degli enti erogatori (In
tale occasione, l’Unione potrebbe inserirsi sensibilizzando gli enti
erogatori (comuni, universita’, etc), a concedere maggiori agevolazioni
in favore dei minorati della vista).
Per le prestazioni nazionali che gia’ utilizzano l’ISEE (assegno di
maternita’ per le madre non lavoratrici e assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori), le nuove soglie sono gia’ fissate nel decreto.
Nota Bene: Non e’ prevista, invece, alcuna estensione dell’applicazione
dell’ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano
precedentemente (ad es., per ottenere il diritto alle provvidenze
assistenziali erogate ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili,
i cui meccanismi di valutazione reddituale restano invariati).
Tra le novita’….. E’ introdotta la possibilita’ di calcolare un ISEE
“corrente” (art. 9 del decreto), ovvero un nuovo ISEE nel caso di
variazioni del reddito corrente superiori al 25 per cento rispetto a
quello risultante nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione,
dovute ad es per risoluzione, sospensione o riduzione dell’attivita’
lavorativa o a variazioni del patrimonio.
Meno possibilita’ di abusi, controlli piu’ stringenti. Con questo slogan
e’ stato presentato il 3 dicembre dal Consiglio dei Ministri (all.to 2 –
comunicato stampa) il nuovo ISEE, perche’ la modalita’ di raccolta
prevede un rafforzamento dei controlli sulla veridicita’ delle
informazioni che il cittadino dichiara. Infatti, i dati fiscali piu’
importanti – ad es. il reddito complessivo – e i dati relativi alle
prestazioni ricevute dall’INPS saranno controllati direttamente
dall’Amministrazione erogatrice (tramite interrogazioni degli archivi
propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate)
Messaggio a tutti i nostri soci: le Sezioni dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli ipovedenti presenti in elenco
www.uiciechi.it/Patronato/Patronato.asp 
hanno una convenzione con
il CAF ANMIL S.r.l. per la compilazione gratuita dei modelli ISEE. A chi
rivolgersi? Direttamente presso la Sezione UICI convenzionata, per le
informazioni del caso e per presentare la documentazione ai fini della
istruttoria della pratica.
Schema riassuntivo:
 Redazione, da parte dell’interessato, di un’unica dichiarazione
sostitutiva (DSU), avente validita’ annuale, contenente informazioni sul
proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo.
La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto
dal modello-tipo, al momento ancora non disponibile (per la sua
definizione, occorrera’ un provvedimento del Ministero del Lavoro, di
concerto con il Ministero Economia e Finanze, l’INPS e l’Agenzia delle
Entrate, come previsto dall’art. 10, comma 3).
 E’ possibile presentare la dichiarazione in qualunque momento
dell’anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale
agevolata. E’ utile ricordare, pero’, che, se la dichiarazione
sostitutiva non dovesse contenere i dati reddituali relativi all’anno
precedente, puo’ essere richiesto dagli enti erogatori un aggiornamento
della dichiarazione stessa.
 Calcolo, da parte del CAF, dell'indicatore della situazione economica
(ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
 Presentazione di tale dichiarazione, tramite CAF, all’Ente che eroga
la prestazione (Regione, Comune o INPS competente per territorio)
 Possibilita’ di presentare, nel periodo di validita’ della
dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i
mutamenti delle condizioni familiari ed economiche (ISEE “corrente”).
 Rilascio, da parte del CAF di un'attestazione, contenente le
informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari
per il calcolo dell'ISEE.
 Utilizzo dell'attestazione e della dichiarazione sostitutiva, nel
periodo di validita’, da parte di ogni componente il nucleo per
l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica
utilita’.
 Possibilita’, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e
definire un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai
fini dell'erogazione di determinate prestazioni sociali agevolate.
 Controlli formali sulla veridicita’ dei dati e i controlli di tipo
sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell'INPS e della Guardia di
Finanza.
Data l’importanza, si pregano le strutture in indirizzo di dare alla
presente circolare la massima diffusione.
Cordiali saluti.
Si produce la seguente documentazione:
DPCM di riforma dell’ISEE
Comunicato Stampa Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
IL Vice PRESIDENTE NAZIONALE
Avv. Giuseppe Terranova
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