isee La riforma dell’ISEE: Cosa cambia ai disabili per l’accesso alle prestazioni Circolare uici 285\2013, 18\12\2013. Questa circolare e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp Si informa che il Consiglio dei Ministri, il 3 dicembre 2013, con proprio decreto ha approvato il nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che rispetto al passato ne va a rivedere le modalita’ di determinazione e i campi di applicazione, secondo le indicazioni date all’art. 5 del decreto-legge 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (per il testo, in attesa della pubblicazione in GU, vedasi all.to 1). Tra le altre novita’ introdotte, che servono per decidere quanto far pagare alle famiglie i servizi (parliamo di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni), al 1° gennaio 2014 cambia la situazione, anche per le famiglie con disabili. Con la presente circolare, cercheremo di comprendere quali scenari si stanno per aprire in Italia per i disabili con il nuovo ISEE, rimandando ad altra sede l’analisi delle altre disposizioni contenute nel decreto. Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita’ (estratto) (la categorizzazione sotto riportata vale unicamente per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di una famiglia, in cui sia presente un minorato della vista o un disabile in situazione di gravita’) CATEGORIE Disabilita’ Media Disabilita’ Grave Non autosufficienza omissis Ciechi civili Ipovedenti gravi (Art. 4 L.138/2001) Ciechi civili parziali (L. 382/70 -L. 508/88 - L. 138/2001) Ciechi civili assoluti (L. 382/70 -L. 508/88 - L. 138/2001) omissis Handicap Stato di gravita’ art. 3, comma 3, L. 104/92 Che cos’e’ l’ISEE? L’ISEE e’, tecnicamente parlando, l’Indicatore della situazione economica equivalente ed e’ finalizzato a rendere piu’ corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie. L’ISEE cosi’ determinato sulla base dei redditi complessivi del nucleo familiare (che includono anche le somme fiscalmente esenti), a cui vanno sottratte alcune specifiche spese e fanchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Nota Bene: Da ricordare che fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, compresi: * i coniugi anche se hanno diversa residenza, salvo che vengano accertate condizioni particolari di separazione in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali * il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive * il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, anche se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. Calcolo del reddito: novita’. Con il nuovo ISEE si adotta una definizione piu’ ampia di redditi, in cui vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti (assegno al nucleo familiare, le pensioni, le indennita’ di accompagnamento e le provvidenze erogate ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, l’assegno sociale, le rendite INAIL). Determinare l’ISEE di una famiglia significa, innanzitutto, valutare i suoi tre elementi costitutivi: ISEE = Reddito + 20% x Patrimonio immobiliare e mobiliare Scala di equivalenza Indicatore reddituale Vengono inclusi: a) reddito complessivo ai fini IRPEF b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta c) ogni altra componente reddituale esente da imposta d) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque tiolo percepiti da amministrazioni pubbliche (le pensioni, gli assegni le indennita’ di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili), laddove non siano gia’ inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) e) il reddito figurativo degli immobili non locati e delle attivita’ mobiliari, con la sola esclusione dei depositi e conti bancari e postali (che verranno considerati nella parte relativa all’Indicatore della situazione patrimoniale) + tutte le altre forme di reddito indicate nel citato DPCM all’art. 4, comma 2 - Indicatore della situazione reddituale Dalla piu’ ampia nozione di reddito, vengono invece sottratti, fino a concorrenza (ovvero fino al limite eventualmente stabilito): a) assegni di mantenimento: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, nonche’ quelli destinati al mantenimento del coniuge e dei figli b) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto del cane guida e le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonche’ le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo c) redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro ad essi assimilati ai fini fiscali: quota del 20 per cento, fino ad un massimo di 3.000 euro o alternativamente, per chi fosse titolare unicamente di pensioni, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (pensioni, assegni e indennita’ di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili) quota del 20 per cento, fino ad un massimo di 1.000 euro d) Affitto --viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro) l’importo massimo relativo all’affitto registrato che puo’ essere portato in sottrazione. Si riconosce un incremento delle franchigie per ogni figlio successivo al secondo pari a 500,00 euro per la deduzione dell’affitto Nel caso del nucleo facciano parte portatori di handicap, vengono altresi’ sottratte le seguenti franchigie: * una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementata a 5.500 se minorenne, per ciascuna persona con disabilita’ media (ad es. ipovedenti gravi) * una franchigia pari a 5.500 euro, incrementata a 7.500 se minorenne, per ciascuna persona con disabilita’ grave (ad es. ciechi parziali e portatori di handicap grave) * una franchigia pari a 7.000 euro, incrementata a 9.500 se minorenne, per ciascuna persona non autosufficiente (ad es. ciechi totali) Per le persone non autosufficienti e’ poi ammessa la sottrazione delle: spese certificate per i collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza personale ovvero, alternativamente le rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali (nel caso di prestazioni residenziali ad es. RSA, case protette etc, e’ possibile tenere conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare. Si differenzia cosi’ la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo, tenuto anche conto dei loro carichi familiari, dalla condizione dell’anziano che non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura). Indicatore patrimoniale (valorizzato del 20 per cento) a) Costo dell’abitazione di proprieta’ -- Il peso della componente patrimoniale e’ aumentato perche’ si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) e si considera anche il patrimonio all’estero. Si considera patrimonio solo il valore IMU della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere Gli abbattimenti per la prima casa Valore della casa = Valore IMU al netto del mutuo residuo, a cui sottraiamo una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo -- il valore residuo dell’abitazione, cosi’ calcolato, viene ulteriormente abbattuto di 1/3. Nota Bene: La sottrazione delle spese per l’affitto e’ alternativa a quella sulla proprieta’, ovvero i contribuenti possono portare in sottrazione le une o le altre spese, e non entrambe (ex art. 4, lettera a). b) Patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato e equiparati, contratti di assicurazione e polizze, azioni, partecipazioni azionarie, ex art. 5, comma 4, del decreto). Si sottrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000, incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo -- Nota Bene: Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, laddove viene fatto rientrare, tra le spese reddituali, il reddito figurativo delle attivita’ finanziarie di cui all’art. 4, comma 2, lettera h). Scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo (Allegato 1 al DPCM) Non si interviene sulla scala ISEE in via generale. Sono state pero’ adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche delle famiglie, che possono ridurre la base reddituale e patrimoniale, come: numerosita’ dei figli (da 3 in su) presenza di minori (maggiorazione aumentata se il minore ha meno di 3 anni) con entrambi i genitori che lavorano nuclei monogenitoriali Cosa cambia per i portatori di handicap? Ai fini del calcolo del nuovo ISEE, il disabile deve dichiarare, tra gli indicatori della situazione reddituale, tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (pensioni, assegni e indennita’ di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili) ma all’ammontare del reddito complessivo devono essere sottratti: fino ad un massimo di 5.000 euro per le spese sanitarie, le spese per l’acquisto del cane guida, le spese mediche di assistenza specifica una quota pari al 20 per cento di tutti i trattamenti fino ad un massimo di 1.000 euro, a meno che non il contribuente disabile non sia in possesso di redditi da lavoro (nel qual caso, va ad optare, alternativamente come trattamento piu’ favorevole, per la sottrazione da redditi da lavoro per la quota del 20 per cento fino a 3.000 euro) le franchigie * persone con disabilita’ media (ad es., ipovedenti gravi), per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni * persone con disabilita’ grave (ad es., ciechi parziali e portatori di handicap grave), per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni * persone non autosufficienti (ad es., ciechi totali), una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni + la sottrazione delle spese assistenziali (lo stipendio a colf e badanti con regolare contratto di assunzione ovvero alternativamente, in caso di ricovero, l’ammontare della retta per l’ospitalita’). L’ISEE, combinato con l’ISE (Indicatore della situazione economica, senza calcolare eventuali spese e franchigie), vanno a costituire la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), rilasciata dal CAF e necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale o sociosanitaria agevolata, cioe’ solo quando la modalita’ di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. Per quanto riguarda i campi di applicazione del nuovo ISEE, parliamo di: prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate prestazioni agevolate di natura sociosanitaria prestazioni agevolate rivolte a minorenni Le principali agevolazioni sono: * assegno di maternita’ * assegno al nucleo familiare * riduzione del canone telefonico da parte di Telecom Italia spa ecc. * asili nido * universita’ * trasporto scolastico * centri estivi * integrazioni di rette per l’accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali per gli anziani * assistenza domiciliare * telesoccorso * servizi ai disabili Ovviamente, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche sociali (art. 2, comma 1, del DPCM). Di conseguenza, l’ISEE rappresenta solo un misuratore della condizione delle famiglie, mentre la individuazione delle prestazioni, la determinazione delle soglie per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione ai costi restano di competenza dell’ente erogatore. Pensiamo, ad es., all’autonomia regionale nel fissare, nella configurazione del sistema sanitario, i ticket, all’assegnazione degli alloggi di proprieta’ comunale, all’applicazione di esenzioni, sconti e agevolazioni tariffarie sui mezzi pubblici, sempre a discrezione dei Comuni, e ancora alle soglie di importo previsto per le tasse universitarie, in capo ai singoli Atenei. Per le prestazioni sociali agevolate a livello locale, l’individuazione delle nuove soglie avverra’ con regolamento degli enti erogatori (In tale occasione, l’Unione potrebbe inserirsi sensibilizzando gli enti erogatori (comuni, universita’, etc), a concedere maggiori agevolazioni in favore dei minorati della vista). Per le prestazioni nazionali che gia’ utilizzano l’ISEE (assegno di maternita’ per le madre non lavoratrici e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori), le nuove soglie sono gia’ fissate nel decreto. Nota Bene: Non e’ prevista, invece, alcuna estensione dell’applicazione dell’ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano precedentemente (ad es., per ottenere il diritto alle provvidenze assistenziali erogate ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, i cui meccanismi di valutazione reddituale restano invariati). Tra le novita’….. E’ introdotta la possibilita’ di calcolare un ISEE “corrente” (art. 9 del decreto), ovvero un nuovo ISEE nel caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25 per cento rispetto a quello risultante nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, dovute ad es per risoluzione, sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa o a variazioni del patrimonio. Meno possibilita’ di abusi, controlli piu’ stringenti. Con questo slogan e’ stato presentato il 3 dicembre dal Consiglio dei Ministri (all.to 2 – comunicato stampa) il nuovo ISEE, perche’ la modalita’ di raccolta prevede un rafforzamento dei controlli sulla veridicita’ delle informazioni che il cittadino dichiara. Infatti, i dati fiscali piu’ importanti – ad es. il reddito complessivo – e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno controllati direttamente dall’Amministrazione erogatrice (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate) Messaggio a tutti i nostri soci: le Sezioni dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti presenti in elenco www.uiciechi.it/Patronato/Patronato.asp hanno una convenzione con il CAF ANMIL S.r.l. per la compilazione gratuita dei modelli ISEE. A chi rivolgersi? Direttamente presso la Sezione UICI convenzionata, per le informazioni del caso e per presentare la documentazione ai fini della istruttoria della pratica. Schema riassuntivo: Redazione, da parte dell’interessato, di un’unica dichiarazione sostitutiva (DSU), avente validita’ annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo. La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo, al momento ancora non disponibile (per la sua definizione, occorrera’ un provvedimento del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero Economia e Finanze, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 10, comma 3). E’ possibile presentare la dichiarazione in qualunque momento dell’anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. E’ utile ricordare, pero’, che, se la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati reddituali relativi all’anno precedente, puo’ essere richiesto dagli enti erogatori un aggiornamento della dichiarazione stessa. Calcolo, da parte del CAF, dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Presentazione di tale dichiarazione, tramite CAF, all’Ente che eroga la prestazione (Regione, Comune o INPS competente per territorio) Possibilita’ di presentare, nel periodo di validita’ della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche (ISEE “corrente”). Rilascio, da parte del CAF di un'attestazione, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE. Utilizzo dell'attestazione e della dichiarazione sostitutiva, nel periodo di validita’, da parte di ogni componente il nucleo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilita’. Possibilita’, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e definire un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai fini dell'erogazione di determinate prestazioni sociali agevolate. Controlli formali sulla veridicita’ dei dati e i controlli di tipo sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell'INPS e della Guardia di Finanza. Data l’importanza, si pregano le strutture in indirizzo di dare alla presente circolare la massima diffusione. Cordiali saluti. Si produce la seguente documentazione: DPCM di riforma dell’ISEE Comunicato Stampa Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali IL Vice PRESIDENTE NAZIONALE Avv. Giuseppe TerranovaTorna all'indice