cure
Come ottenere le cure in un altro Paese europeo
Corriere della Sera - 13 aprile 2014, domenica
Corriere della Sera - 13 aprile 2014, domenica

Se durante un soggiorno temporaneo in uno dei Paesi dell'Ue, dello Spazio economico europeo o in 
Svizzera, avete bisogno di cure urgenti, nulla cambia
con l'entrata in vigore della Direttiva sull'assistenza transfrontaliera: presentando la TEAM, 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia, si ha diritto
a ricevere le cure (presso strutture e professionisti pubblici o privati convenzionati) alle stesse 
condizioni dei cittadini dello Stato ospite. L'assistenza
è in forma diretta, perciò non si deve pagare, salvo l'eventuale partecipazione alla spesa (come il 
ticket dovuto in Italia).
Maria Giovanna Faiella.
Fare una visita in un ospedale europeo specializzato nel trattamento di una particolare malattia, 
usufruire di una terapia non ancora disponibile in Italia,
accedere alla cura nei tempi giusti se nel nostro Paese c'è da aspettare troppo. Il diritto dei 
cittadini dell'Unione europea a ricevere ovunque le stesse
prestazioni erogate dal proprio Servizio sanitario è sancito dalla Direttiva comunitaria 
sull'assistenza transfrontaliera che, anche se con qualche ritardo,
è stata recepita dal Decreto legislativo n. 38, entrato in vigore il 5 aprile. D'ora in poi potremo 
scegliere di curarci in un altro Stato Ue ricevendo
lo stesso trattamento riservato ai residenti di quel Paese. Ma vediamo come sarà possibile, in base 
alle nuove norme, esercitare concretamente il diritto
a cure programmate oltre frontiera. 1 Che cosa bisogna fare sempre prima di recarsi all'estero per 
ricevere assistenza?
Prima di partire è sempre bene informarsi sulle procedure da seguire, su eventuali costi da 
sostenere e/o anticipare, ma anche sui livelli di qualità e
sicurezza di strutture sanitarie e professionisti esteri, sui tempi di attesa delle prestazioni, su 
tariffe e onorari richiesti.
A questo scopo ci si può rivolgere alla propria Asl o al Punto di contatto nazionale, che è stato 
istituito presso il Ministero della Salute, come pure
a quello del Paese in cui ci si vuole recare per sottoporsi alle cure.
2 Le prestazioni erogate da una struttura di qualunque altro Paese europeo sono pagate direttamente 
dal nostro Servizio sanitario nazionale?
No, le nuove norme prevedono l'assistenza indiretta . Come precisa, infatti, la Direzione generale 
della programmazione sanitaria del Ministero della Salute:
"Il paziente dovrà anticipare i costi della prestazione sanitaria di cui intende usufruire in un 
altro Paese dell'Unione europea e solo successivamente
potrà ottenere il rimborso da parte della propria Asl di residenza".
3 E' possibile usufruire all'estero di qualsiasi prestazione?
Sono rimborsate soltanto le prestazioni che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (i 
cosiddetti LEA), in base alle tariffe regionali vigenti.
Nessun rimborso, invece, è previsto per spese di viaggio e alloggio, per gli accompagnatori di 
persone con disabilità (tranne diverse disposizioni adottate
dalle Regioni si veda il box al centro ), per le cure "a lungo termine", per il trapianto di 
organi, per i programmi pubblici di vaccinazione contro le
malattie contagiose.
4 Per alcune prestazioni è necessario farsi rilasciare un'autorizzazione preventiva?
Nelle more del decreto attuativo, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore 
della legge dal Ministero della Salute d'intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, attualmente le norme prevedono che il rimborso dei costi 
dell'assistenza transfrontaliera sia sottoposto ad autorizzazione
preventiva dell'Asl nei seguenti questi casi: se è previsto il ricovero del paziente per almeno una 
notte; se è richiesto l'uso di un'infrastruttura sanitaria
o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; se le cure richieste comportano un 
rischio particolare per il paziente o la popolazione;
se esistono "gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza 
dell'assistenza".
5 In questi particolari casi qual è, allora, la procedura da seguire?
Va presentata la richiesta all'Asl, che l'approva o la respinge entro 30 giorni, ridotti a 15 in 
casi urgenti. Ma prima occorre chiedere se la prestazione
che si vuole effettuare in un altro Stato Ue necessita di autorizzazione preventiva o meno.
Un passaggio, quest'ultimo, che poteva essere evitato, secondo Sabrina Nardi, vicecooordinatrice 
del Tribunale dei diritti del malato-Cittadinanzattiva.
"Bastava - sottolinea Nardi - che l'informazione fosse fornita dal Punto di contatto nazionale; 
così, invece, si allunga l'iter burocratico, visto che
l'Asl ha dieci giorni di tempo per rispondere. E i tempi di attesa per i pazienti si allungano 
ulteriormente".
6 Se una prestazione non è disponibile tempestivamente in Italia, è possibile ottenerla in un altro 
Paese dell'Ue?
Sì, ma è bene accertarsi presso l'Asl se è necessaria l'autorizzazione preventiva per aver diritto 
al rimborso.
"Se l'Asl la nega, - precisa Sabrina Nardi - ha l'obbligo di individuare e comunicare al cittadino 
quale struttura è in grado di erogare sul territorio
nazionale la prestazione richiesta nei tempi giusti dal punto di vista clinico. Per il nostro 
Servizio sanitario è uno stimolo a ridurre i lunghi tempi
di attesa cui spesso sono costretti i cittadini bisognosi di cure".
7 Chi non è in grado di anticipare i costi della prestazione che vuole ottenere in un altro Paese 
dell'Unione europea ha un'alternativa?
"Il Regolamento comunitario del 2004 rimane in vigore tutt'ora: prevede l'assistenza diretta , cioè 
sono pagate dal Servizio sanitario nazionale le prestazioni
effettuate in un Paese dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo oppure in Svizzera - 
chiarisce il Tribunale dei diritti del malato - . Il cittadino
paga soltanto l'importo del ticket sanitario qualora sia previsto; inoltre, sono coperte anche le 
spese di viaggio e di alloggio, anche per chi accompagna
persone con disabilità".
Però, se si vuole utilizzare questa procedura va sempre richiesta l'autorizzazione preventiva - con 
il cosiddetto modello E112 - alla propria Asl. La Asl
, di norma, la rilascia se le cure rientrano tra le prestazioni erogabili dal nostro Servizio 
sanitario nazionale, ma non possono essere garantite al paziente
in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di 
salute e della probabile evoluzione della malattia.
8 Le prescrizioni di farmaci sono valide in tutti i Paesi dell'Ue?
Le ricette mediche emesse in Italia devono essere riconosciute negli altri Stati dell'Unione, e 
viceversa. Un vantaggio, questo, soprattutto per chi soffre
di malattie croniche o rare, che non dovrà più temere di rimanere senza i medicinali necessari se 
si reca oltre frontiera.
E un farmaco prescritto all'estero sarà dispensato in Italia se ne è autorizzato il commercio.
9 Occorre pagare per avere un farmaco o un dispositivo medico in un altro Stato Ue?
Sì, bisogna anticipare il costo di tasca propria e poi, al rientro in Italia, chiedere il rimborso 
alla propria Asl. Di norma dovrebbero essere rimborsati
solo i farmaci che rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma è 
consigliabile informarsi presso l'Asl.
10 In caso di ulteriori dubbi a chi ci si può rivolgere per avere tutti i chiarimenti necessari?
Come è previsto dalla Direttiva europea, in Italia è stato istituito il Punto di contatto nazionale 
presso il Ministero della Salute. Il cittadino può
contattarlo tramite forum su www.salute.gov.it/cureUE, nell'area dedicata alle "Cure nell'Unione 
europea". In quest'area si trovano anche informazioni
dettagliate, sia in italiano sia inglese, su come si può accedere all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera.
Maria Giovanna Faiella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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