pensioni Quei contributi figurativi che possono allegerire le pensioni di anzianità... di GiovanBattista Fortini come d'intesa, ti invio un sunto della ricerca inerente l'utilizzo dei contributi figurativi ai fini pensionistici, in modo che tu lo possa divulgare con PCCIECHI. Come ampiamente accennatoti telefonicamente, bisogna non trascurare il problema che riguarda tuttti i non vedenti lavoratori che dal 1996 non possono beneficiare dei contributi figurativi ai fini del calcolo della pensione. Io stò cercando in tutti i modi di informare quanti più lavoratori non vedenti è possibile, in modo che gli stessi prendano coscienza di ciò che gli attende quando apriranno la porta della pensione, anche perchè si è ancora in tempo per cercare di organizzarsi e non far passare inosservata questa problematica che ha sonnecchiato per 19 anni. Anche perchè ritengo che si possa portare a soluzione ed evitare delle ulteriori perdite sulla pensione. Ti auguro buona lettura e tante riflessioni insieme a tutti coloro che la leggeranno, con l'auspicio che comprendendone l'importanza si adoperino per cercare di fare informazione e stimolino dibatti associativi che ci possano far ritrovare uniti nel chiedere ad una sola voce che i contributi figurativi non si devono toccare. Per una maggiore chiarezza, ho preferito riporrtare lo stralcio della disposizione che riconosce ai militari il beneficio dei contributi figurativi successivamente all'entrata in vigore della L. 335/95, con il quale gli hanno trasformato il calcolo delle pensioni da retributivo a contributivo, poichè sono identici ai nostri contributi figurativi. Per cui se è stato possibile per loro poter godere dei benefici dei contributi figurativi fin dal 1997, come evincibile dall' Art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che ha previsto un criterio per incrementare il montante individuale contributivo per il personale militare. Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. (GU n.139 del 17-6-1997 ) Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le disposizioni di cui al Titolo I entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. Art. 3. A u s i l i a r i a comma 6 omissis. comma 7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. comma 8 omissis. Per quanto concerne l'analogia di cui ti parlavo, tra i contributi figurativi nostri e quelli militari, ne ho trovato traccia nella sentenza di Cassazione 11717/92, in cui si richiamavano le diverse leggi a sostegno di quanto si affermava " Il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa (per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private) previsto, in favore dei centralinisti telefonici non vedenti, dall'art. 9 comma 2 della l. 29 marzo 1985 n. 113, che definisce detta contribuzione "utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva", è computabile anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, invece che solo ai fini della misura della medesima, tenuto conto che a tale pensione si ha diritto, ai sensi dell'art. 22 della l. 30 aprile 1969 n. 153, nella concorrenza del duplice requisito dell'anzianità di iscrizione e di quella contributiva, mentre non rileva in contrario l'espressione "ai soli fini" adoperata dalla norma del predetto art. 9, atteso, in particolare, che essa è volta a sancire l'irrilevanza della contribuzione figurativa per istituti diversi dalla pensione. ". Da quanto leggo da normattiva, sembra che l'articolo 22 lett. B della L. 153/69 non è stato abrogato, e dispone " b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;". Mentre dall'articolo 49 richiamato, possiamo evincere che come noi per i militari, i contributi figurativi sono su richiesta e sono validi sia per l'anzianità che per il calcolo, come detto chiaramente nell'articolo che ti riporto integralmente " Art. 49. I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonche' i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta. Sono altresi' considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' cosi' modificato: "Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato".". Doverosamente, al fine di darti un'esaustiva informazione che ti permette di valutare in dettaglio quanto ho esposto fin'ora, non da esperto ma da persona direttamente interessata alla vicenda di che trattasi, non mi esula da possibili errori, di cui sarei grato esserne informato se se ne riscontrano. Per una ulteriore chiarezza, riporto lo stralcio della modifica inerente la legge 113/85, che suggerirei di leggere attentamente insieme ai richiami delle circolari esplicative a corredo, ed in particolare l'articolo 9 comma 2, nonchè la presentazione da parte dell'onorevole firmatario, che ti prego di leggerre con particolare attenzione. Modifica all'articolo 9 comma 2 L. 113/85:" Infine, la proposta di legge prevede una riformulazione dell' articolo 9 della legge n. 113 del 1985 che assume un particolare rilievo. Infatti, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto. Tale misura, così come ? si sottolinea ? l'intero provvedimento, non comporta alcun aggravio di spesa, dal momento che il testo vigente della legge n. 113 del 1985, all'articolo 9, comma 3, già prevede un apposito stanziamento di bilancio per far fronte al maggior onere derivante dall'applicazione delle disposizioni in essa contenute, con particolare riferimento alla copertura del periodo di anzianità figurativa concesso ai lavoratori non vedenti a carico del bilancio dello Stato. Ulteriore prova ne è la circolare del Dipartimento della funzione pubblica ? Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985), che al punto 6.2 precisa le metodologie di rimborso degli oneri sostenuti da parte dello Stato in applicazione del citato articolo 9, a valere sul capitolo di bilancio appositamente definito. A conferma di una totale copertura degli oneri derivanti dalla legge, soccorre anche la circolare del Ministero del tesoro 27 maggio 1992, n. 12/IP (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1992), che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai lavoratori non vedenti viene recuperato dalle casse pensioni, amministrate direttamente dalla direzione Generale degli istituti di previdenza (decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991 e circolare del Ministro del tesoro n. 67 del 28 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991). torna su torna su proposta 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente: «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Agli stessi è riconosciuto, su loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale.». ". Per doverosa completezza, sempre da inesperto della materia, cerco di riassumere ad oggi la nostra situazione previdenziale, che purtroppo non posso fare a meno di commentare che stà precipitando a nostro discapito. Con l'entrata in vigore della L. 335/95, che ha introdotto il sistema contributivo, si è verificata la seguente situazione: 1° chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato compreso di contributi figurativi 18 anni, ha diritto al calcolo della pensione col sistema retributivo, fino al 31 dicembre 2011, quando con la Fornero si è trasformato tutto in contributivo; 2 chi aveva meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, và con il sistema misto, il che significa che i contributi fino al 1995 sono calcolati col retributivo, quelli successivi con il contributivo; 3 per coloro che invece hanno contributi dal 1996 in poi, vanno solo col calcolo contributivo; Tutto ciò sta a significare che i contributi figurativi maturati con il retributivo sono utili anche ai fini del calcolo della pensione, quelli contributivi no, sono utili solo per l'anzianità. Da quanto innanzi detto è possibile affermare con assoluta certezza che i contributi figurativi dal 1996 in poi per chi và con il calcolo misto o contributivo non avranno alcun effetto sull'incremento della pensione, mentre lo stesso si verifica per coloro che vanno con il calcolo retributivo a partire dal 2012. Ritenendo che quanto esposto sia importante per noi stessi e per la categoria tutta, saluto ognuno degli eventuali lettori, confidando in un loro cortese riscontro divulgando e se gli farà piacere sia per chiarimenti che per concordare iniziative da intraprendere, di scrivermi ad attitta@email.it. Saluti da Giovambattista Fortini (inviato in privato in data 20\02\2015 h. 18.05) -- ZE-Light e ZE-Pro: servizi zimbra per caselle con dominio email.it, per tutti i dettagli Clicca qui posta.email.it/caselle-di-posta-z-email-it/?utm_campaign=email_Zimbra_102014=main_footer/f Sponsor: Idee regalo classiche o alternative? 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