ingiuria
Ingiuria e diffamazione su Facebook: una multa per ogni giorno
Carmelo Quarta su uic h.e., 27\04\2015, h. 19.41.

 
Ricorso in via d?urgenza all?articolo 700 del codice di procedura
civile, ordine di immediata rimozione del post offensivo e fissazione
di una somma di
denaro per ogni successivo giorno di violazione del provvedimento del giudice.

Facebook può diventare un vizio particolarmente ?costoso? per chi non
sa tenere la lingua al proprio posto e, nello stesso tempo, ritiene
che la giustizia abbia tempi troppo lunghi per potersi preoccupare del
rispetto altrui.

Per costoro, infatti, che non rispettano il prossimo neanche sui
social network e hanno il vocabolario offensivo o sconveniente,
arrivano brutte notizie da una recente ordinanza dal tribunale di
Reggio Emilia.

Per i casi di ingiuria o diffamazione a mezzo Facebook o altri social
network è possibile il ricorso in via d?urgenza al tribunale civile
(il cosiddetto ?
articolo 700 del codice di procedura civile?) con cui è possibile
chiedere: la cessazione dell?attività illecita e quindi la rimozione
del post offensivo;

? il risarcimento del danno per ogni post o frase offensiva;

? una somma di denaro ulteriore dovuta per ogni giorno di ritardo
nell?esecuzione dell?ordine del giudice.

Il tutto si svolgerà secondo il cosiddetto ?procedimento cautelare
d?urgenza?, una via preferenziale all?interno dei tribunali che, di
certo, non è paragonabile agli ordinari tempi di causa, ma si
risolverà ? a seconda del foro ? in pochi mesi.

Dunque, attenti ai commenti, frasi, allusioni, anche alle semplici
battute ironiche il cui contenuto sia palesemente lesivo dei diritti
della personalità di qualcuno, anche se non presente nella vostra
cerchia di amici. Tali pubblicazioni sono considerate un inammissibile
attacco denigratorio, tanto grave per l?onore altrui che consentono al
giudice di ordinarne, in via d?urgenza, la rimozione, per evitare un
danno ben più grave e irreparabile. E la condanna potrebbe spingersi,
non solo al passato, ma anche al futuro, per il caso di inadempimento
all?ordine del giudice.

Note

[1] Trib. Reggio Emilia, ord. del 15.04.2015.

Fonte: laleggepertutti
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