ingiuria Ingiuria e diffamazione su Facebook: una multa per ogni giorno Carmelo Quarta su uic h.e., 27\04\2015, h. 19.41. Ricorso in via d?urgenza all?articolo 700 del codice di procedura civile, ordine di immediata rimozione del post offensivo e fissazione di una somma di denaro per ogni successivo giorno di violazione del provvedimento del giudice. Facebook può diventare un vizio particolarmente ?costoso? per chi non sa tenere la lingua al proprio posto e, nello stesso tempo, ritiene che la giustizia abbia tempi troppo lunghi per potersi preoccupare del rispetto altrui. Per costoro, infatti, che non rispettano il prossimo neanche sui social network e hanno il vocabolario offensivo o sconveniente, arrivano brutte notizie da una recente ordinanza dal tribunale di Reggio Emilia. Per i casi di ingiuria o diffamazione a mezzo Facebook o altri social network è possibile il ricorso in via d?urgenza al tribunale civile (il cosiddetto ? articolo 700 del codice di procedura civile?) con cui è possibile chiedere: la cessazione dell?attività illecita e quindi la rimozione del post offensivo; ? il risarcimento del danno per ogni post o frase offensiva; ? una somma di denaro ulteriore dovuta per ogni giorno di ritardo nell?esecuzione dell?ordine del giudice. Il tutto si svolgerà secondo il cosiddetto ?procedimento cautelare d?urgenza?, una via preferenziale all?interno dei tribunali che, di certo, non è paragonabile agli ordinari tempi di causa, ma si risolverà ? a seconda del foro ? in pochi mesi. Dunque, attenti ai commenti, frasi, allusioni, anche alle semplici battute ironiche il cui contenuto sia palesemente lesivo dei diritti della personalità di qualcuno, anche se non presente nella vostra cerchia di amici. Tali pubblicazioni sono considerate un inammissibile attacco denigratorio, tanto grave per l?onore altrui che consentono al giudice di ordinarne, in via d?urgenza, la rimozione, per evitare un danno ben più grave e irreparabile. E la condanna potrebbe spingersi, non solo al passato, ma anche al futuro, per il caso di inadempimento all?ordine del giudice. Note [1] Trib. Reggio Emilia, ord. del 15.04.2015. Fonte: laleggepertuttiTorna all'indice